CHI E’ IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI NELLA LOCAZIONE DEI BAGNI MOBILI ECOLOGICI

FACCIAMO CHIAREZZA SULL’IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI NELLA LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DEI BAGNI MOBILI ECOLOGICI DETTI ANCHE BAGNI CHIMICI

 

1 – La nuova formulazione del comma 5 dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006 a partire del 31.07.2021.

Con la Legge del 29.07.2021 n. 108 (GURI n. 181 del 30.07.2021 – S.O. n. 26) è stato convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto Legge del 31.05.2021 n. 77 (GURI n. 130 del 01.06.2021).

In sede di conversione, all’art. 35 del citato Decreto Legge sono state apportate delle modifiche, tra cui l’aggiunta, al comma 1, della lettera e-bis), secondo la quale: all’articolo 230, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: (in grassetto le aggiunte/cambiamenti rispetto alla formulazione precedente)

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.

 

2 – Quali sono i rifiuti da pulizia manutentiva dei bagni mobili? Che differenza c’è con i rifiuti già presenti nel serbatoio settico? Come comportarsi nella prassi quotidiana che comporta interventi contestuali di pulizia ed espurgo?

Per comprendere quali sono i rifiuti derivanti da pulizia manutentiva è opportuno andare a leggere il paragrafo 6.4, lettere c), d), e), della norma UNI EN 16194:2012, (estratto in Allegato 1) che viene di seguito riportato:

“c) pulizia del bagno mobile e in particolare:

1) le pareti esterne comprese le porte e il tetto, per quanto necessario,
2) le pareti interne e il soffitto,
3) la parte interna della porta,
4) la tavoletta del wc e il relativo coperchio (lato superiore e inferiore),
5) le pareti interne del serbatoio dei rifiuti, per quanto necessario,
6) le superfici esterne esposte del serbatoio dei rifiuti,
7) la base e il pavimento,
8) il tubo di sfiato.

Tutte le attrezzature supplementari concordate devono essere incluse nella pulizia.

La pulizia con acqua dovrebbe essere condotta utilizzando un’apparecchiatura ad alta pressione e/o spazzole. Le superfici interne pulite devono essere asciugate con un tergivetro di gomma o con un panno;”

d) il riempimento del serbatoio dei rifiuti con almeno 20 lt di acqua e additivo concentrato sanificante;

e) la fornitura di carta igienica altri prodotti di consumo concordati (per esempio, sapone, lozione).

 

Pertanto, le percolature derivanti dalle operazioni anzi descritte alla lettera c), costituiscono senz’altro rifiuti da pulizia manutentiva.

 

In occasione di ciascun intervento di pulizia-spurgo, però, la ditta che effettua gli interventi dovrà svolgere altre operazioni dettagliate nel paragrafo 6.4 della norma UNI EN 16194:2012, tra cui quella menzionata nella lettera b), (estratto in Allegato 1) che viene di seguito riportata:

 

b) pompaggio completo nella cisterna del veicolo di servizio, del contenuto del serbatoio dei rifiuti;”

 

In questo caso, i rifiuti sono quelli già esistenti (contenuti nel serbatoio settico) e che si sono prodotti con l’uso dei bagni mobili. Ma questi non rientrano tra i rifiuti da pulizia manutentiva, in quanto sono già esistenti prima dell’intervento di pulizia sul bagno mobile.

 

Orbene, se il contratto prevedesse – caso più unico, che raro – che l’intervento periodico di pulizia comprenda esclusivamente la pulizia manutentiva propriamente detta – e rientrante nella prestazione prevista nel paragrafo 6.4, lettere c), d), e) della norma UNI EN 16194:2012 -, allora i rifiuti derivanti (esclusivamente) da tale pulizia manutentiva andrebbero assoggettati alla particolare disciplina ora prevista dal comma 5 dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 35, comma 1, lett. e-bis), del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, con la L. del 29.07.2021 n. 108. Ma in questo caso i rifiuti esistenti nel serbatoio prodotti con l’uso dei bagni mobili resterebbero all’interno del serbatoio ed il loro smaltimento resterebbe a carico del locatario-cliente del bagno mobile.

 

Nel caso in cui, invece – e riteniamo che costituisca il normale uso comune – il contratto preveda che l’intervento periodico di pulizia-spurgo comprenda anche lo spurgo dei rifiuti contenuti nel serbatoio settico del bagno mobile, allora si avrà la seguente situazione:

a) Per i Rifiuti prelevati (aspirati -spurgati – pompati) dal serbatoio del bagno mobile, già esistenti prima dell’intervento di pulizia-spurgo e che si sono prodotti con l’uso del bagno mobile, paragrafo 6.4, lettera b), della norma UNI EN 16194:2012,

– Produttore dei rifiuti è il locatario-cliente del bagno;

– Trasportatore dei rifiuti é l’impresa che effettua l’intervento di prelievo – aspirazione – spurgo – pompaggio;

b) Per i Rifiuti prodotti dalla sola attività manutentiva del bagno mobile, paragrafo 6.4, lettere c), d), e), della norma UNI EN 16194:2012,

– Produttore dei rifiuti e Trasportatore dei rifiuti é l’impresa che effettua la pulizia manutentiva del bagno mobile.

 

Per conseguenza di quanto precedentemente rappresentato si potranno verificare le seguenti ipotesi:

 

IPOTESI A) – Il mezzo autospurgo utilizzato è dotato di almeno due cisterne rifiuti distinte e separate ermeticamente:

 

A.1) I rifiuti già presenti nel serbatoio settico del bagno mobile, andranno caricati in una delle due cisterne separate e dovranno continuare ad essere assoggettati alla normativa già vigente, in quanto rifiuti prodotti da terzi (cioè dal locatario-cliente dei bagni); nel FIRR dovrà essere inserito come produttore dei rifiuti il locatario-cliente e come trasportatore l’impresa che effettua il prelievo – aspirazione – spurgo – pompaggio dei rifiuti, utilizzando il codice CER 20.03.04;

 

A.2) I rifiuti di pulizia manutentiva verranno caricati nell’altra cisterna e potranno essere assoggettati alla speciale normativa ora prevista dal riformato comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006; nel documento di trasporto, così come verrà adottato dall’Albo Gestori, il produttore dei rifiuti ed il trasportatore dei rifiuti coincideranno con l’impresa che effettua la pulizia manutentiva; in attesa che l’Albo Gestori adotti il nuovo documento di trasporto, il produttore/trasportatore utilizzerà il FIRR utilizzando il codice CER 20.03.06.

 

IPOTESI B) – Il mezzo autospurgo utilizzato è dotato di un’unica cisterna per i rifiuti.

 

B.1) Sia i rifiuti già esistenti nel serbatoio settico del bagno mobile che quelli da pulizia manutentiva verranno caricati indifferenziatamente sull’unica cisterna disponibile, allora tutti i rifiuti dovranno essere assoggettati indistintamente alla normativa già vigente, in quanto rifiuti prodotti da terzi (cioè dal locatario/cliente dei bagni); nel FIRR dovrà essere inserito come produttore dei rifiuti il locatario-cliente e come trasportatore l’impresa che effettua il prelievo – aspirazione – spurgo – pompaggio nonché la pulizia manutentiva dei rifiuti, utilizzando il codice CER 20.03.04.

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